Posso Prendere La Disoccupazione Se Mi Licenzio Volontariamente

No, la disoccupazione (NASpI) non spetta in caso di dimissioni volontarie, eccetto rarissime eccezioni come le dimissioni per giusta causa.


In generale, non è possibile ricevere l’indennità di disoccupazione (NASpI) se ci si licenzia volontariamente. L’accesso alla NASpI è infatti previsto per i lavoratori che perdono involontariamente il lavoro, come nei casi di licenziamento o dimissioni per giusta causa. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni in cui le dimissioni volontarie sono considerate valide per ottenere la disoccupazione, ad esempio se si dimette per gravi motivi riconosciuti dalla legge o per giusta causa documentabile.

In questo articolo analizzeremo nel dettaglio le condizioni necessarie per poter accedere alla NASpI in caso di dimissioni volontarie. Verranno esaminate le diverse casistiche previste dalla normativa, i requisiti richiesti dall’INPS, e le modalità di presentazione della domanda. Inoltre, forniremo una panoramica delle alternative disponibili per chi lascia il lavoro volontariamente ma vuole comunque tutelarsi economicamente. Scopriremo come valutare correttamente la propria situazione per non incorrere in perdita dei diritti e come agire in modo consapevole.

Quando la NASpI non è riconosciuta dopo le dimissioni volontarie

La NASpI è un’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS ai lavoratori subordinati che perdono involontariamente il lavoro. Le dimissioni volontarie, in linea di massima, non danno diritto all’indennità, poiché il requisito fondamentale è la perdita involontaria del lavoro.

  • Se un lavoratore si licenzia senza un motivo legittimo, non può richiedere la disoccupazione.
  • In caso di dimissioni volontarie non giustificate, si perde il diritto alla NASpI per un periodo di 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Eccezioni alle dimissioni volontarie: quando si può avere la NASpI

La legge prevede alcune eccezioni in cui le dimissioni volontarie possono comunque dare diritto alla NASpI:

  • Dimissioni per giusta causa: ad esempio, mancato pagamento dello stipendio, molestie sul posto di lavoro, modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
  • Dimissioni per giusta causa nel caso di trasferimento: se il lavoratore si trasferisce per motivi familiari o di salute e non può raggiungere il nuovo luogo di lavoro.
  • Dimissioni causate da patologie gravi: documentate con certificati medici.
  • Dimissioni entro i primi 12 mesi di lavoro subordinate a condizioni particolari: in alcuni casi specifici, i contratti a tempo determinato possono prevedere tutele differenti.

Come presentare domanda e documentare le dimissioni per ricevere la NASpI

In caso di dimissioni per giusta causa, il lavoratore deve:

  1. Documentare accuratamente i motivi delle dimissioni (es. comunicazioni scritte, certificati medici, segnalazioni all’azienda).
  2. Presentare la domanda di NASpI all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
  3. Allegare tutta la documentazione comprovante la giusta causa delle dimissioni.

L’INPS valuterà il caso specifico e deciderà se riconoscere o meno il diritto all’indennità di disoccupazione.

Casi particolari in cui il licenziamento volontario dà diritto alla NASpI

Il licenziamento volontario in Italia, in linea generale, non garantisce il diritto alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego). Tuttavia, esistono alcune eccezioni importanti che meritano un’attenzione particolare, soprattutto per chi si trova a riflettere sulle conseguenze di una decisione così delicata.

1. Dimissioni per giusta causa

Quando un lavoratore si dimette per giusta causa, ovvero per motivi gravi che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, può avere diritto alla NASpI. Alcuni esempi concreti di giusta causa sono:

  • violazioni gravi del datore di lavoro, come mancato pagamento dello stipendio;
  • modifica unilaterale e sostanziale delle condizioni contrattuali;
  • mobbing o molestie sul posto di lavoro;
  • condizioni di lavoro pericolose o non conformi alla salute e sicurezza.

In questi casi, è fondamentale documentare la situazione con prove concrete e comunicazioni ufficiali. La INPS, infatti, valuta attentamente la presenza di elementi validi a supporto delle dimissioni per giusta causa.

2. Dimissioni in caso di trasferimento del luogo di lavoro

Se il datore di lavoro impone un trasferimento ad una sede lontana senza un accordo condiviso, il lavoratore può dimettersi e richiedere la NASpI se:

  • la nuova sede è distante eccessivamente da quella originaria;
  • il trasferimento comporta un aggravio significativo nei tempi di percorrenza;
  • non è possibile trovare soluzioni alternative per mantenere l’occupazione.

Questa è una situazione interessante perché rappresenta un diritto riconosciuto ai lavoratori a tutela delle proprie condizioni di vita e lavoro.

3. Dimissioni durante il periodo di prova

Se il lavoratore decide di dimettersi nel periodo di prova, in genere non ha diritto alla NASpI. Tuttavia, in alcuni casi particolari, come dimissioni dovute a gravi motivi imputabili al datore di lavoro, può richiedere la prestazione.

È una zona grigia della normativa, dove è consigliabile chiedere consulenza specifica per evitare spiacevoli sorprese.

Tabella riepilogativa dei casi di diritto alla NASpI dopo licenziamento volontario

SituazioneCondizioniDiritto alla NASpI
Dimissioni per giusta causaProva documentata di grave inadempienza del datore di lavoro
Dimissioni per trasferimento non concordatoSpostamento significativo della sede di lavoro senza accordo
Dimissioni nel periodo di provaGravi motivi imputabili al datore di lavoroPossibile
Licenziamento volontario senza motivi giustificatiDecisione personale senza giusta causaNo

Consigli pratici per chi considera il licenziamento volontario

  • Consulta sempre un esperto del lavoro o un sindacato prima di prendere decisioni importanti: una valutazione corretta può prevenire problemi futuri.
  • Raccogli documentazione che possa comprovare eventuali giuste cause o condizioni irregolari.
  • Valuta alternative come la richiesta di trasferimento, ricollocamento interno o il confronto diretto con il datore di lavoro.
  • Ricorda i termini per la disoccupazione: la NASpI può essere richiesta entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

In conclusione, il licenziamento volontario non significa sempre perdere il diritto alla NASpI, soprattutto quando dietro la scelta ci sono motivazioni giustificate e tutelate dalla legge. Questo rende essenziale informarsi bene e agire con consapevolezza.

Domande frequenti

Posso ricevere l’indennità di disoccupazione se mi dimetto volontariamente?

Generalmente no, l’indennità di disoccupazione viene concessa solo in caso di licenziamento o fine contratto. Tuttavia, ci sono eccezioni come dimissioni per giusta causa.

Che cosa si intende per “giusta causa” nelle dimissioni?

La giusta causa è una situazione grave che rende impossibile continuare a lavorare, come molestie o mancato pagamento dello stipendio.

Quali documenti servono per richiedere l’indennità di disoccupazione?

Occorrono il certificato di disoccupazione, il modello SR163 o SR163bis, e il documento che attesti la fine del rapporto di lavoro.

Quanto dura il periodo di carenza per la NASpI dopo le dimissioni?

In caso di dimissioni per giusta causa, la NASpI è erogata senza periodo di carenza, mentre per altri casi può esserci un’attesa di 7 giorni.

Posso fare ricorso se la domanda di disoccupazione viene respinta?

Sì, è possibile presentare ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione, rivolgendosi all’INPS o al tribunale competente.

SituazioneIndennità disoccupazioneCondizioni particolari
LicenziamentoSiNessuna
Dimissioni volontarie senza giusta causaNo
Dimissioni per giusta causaSiDocumentazione comprovante la giusta causa
Fine contratto a tempo determinatoSiContratto regolarmente concluso

Hai esperienze o dubbi riguardo alla disoccupazione dopo dimissioni? Lascia un commento qui sotto e non dimenticare di visitare gli altri articoli sul nostro sito per approfondire ulteriori temi legati al lavoro e ai diritti dei lavoratori.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto